Non profit

Anche l’arte è Onlus se lo scopo è sociale

Quale regime per le associazioni culturali?

di Redazione

Siamo un gruppo di operatori culturali di Rimini sul punto di costituire un?associazione e desidereremmo chiarirci le idee sulle caratteristiche della nuova tipologia Onlus. La nostra associazione si occuperà della gestione e dell?organizzazione di un centro polivalente per lo studio e la pratica di espressioni artistiche, creative e ambientali. Organizzeremo seminari, stages, campus di lavoro e di gioco. Le finalità del nostro progetto possono rientrare in attività Onlus? Gli introiti delle attività che svolgeremo e di cui usufruiranno i soci che si tessereranno rientreranno nella sezione non commerciale? Valeria De Tommaso, Rimini Risponde Salvo Pettinato Le attività elencataci rientrano sostanzialmente nell?ambito della fomazione, della tutela e valorizzazione della natura e dell?ambiente e nell?ambito della promozione della cultura e dell?arte. Ciò che contraddistingue il regime Onlus, tuttavia, non è il mero svolgimento di attività in settori ?sociali e culturali? (già di fatto protetti dalla normativa agevolativa delle associazione ?privilegiate?), ma è soprattutto lo spirito di solidarietà che deve contraddistinguere i servizi resi dall?Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Il decreto legislativo n. 460/1997 richiede, infatti, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus, «l?esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale». Per potersi dire perseguito tale fine è altresì necessario che le attività indicate ai numeri 5 e 9 della lettera a), siano svolte nei confronti di soggetti, svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L?unica possibilità per poter erogare queste categorie di servizi ai vostri soci è che gli stessi si trovino nelle condizioni di svantaggio appena descritte. Vengono, invece, considerate comunque con finalità sociale le attività statutarie istituzionali svolte per la tutela e la valorizzazione della natura e dell?ambiente. Pertanto la sola attività che potrebbe integrare le condizioni poste dalla normativa è quella indicata dall?articolo 10, comma 1, lettera a), n. 8, in quanto per essa il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è previsto per legge. Non sussistendo, tuttavia, i requisiti richiesti per le altre attività, l?organizzazione non può essere qualificata come Onlus, ma potrà comunque rientrare nell?ambito delle associazioni culturali. Per quanto riguarda la seconda domanda, qualora dovessero sussistere le condizioni richieste dalla disciplina Onlus, siamo dell?avviso che le attività di organizzazione di corsi e laboratori potrebbero essere qualificate come istituzionali e, di conseguenza, non assumerebbero natura di attività commerciale.


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